Dalla UE un rapporto su specificità degli inganni nel settore agroalimentare e come
contrastarli

La Direzione Generale per la Salute e la Sicurezza Alimentare della Ue, a conclusione del progetto ‘20-’22 volto a raccogliere informazioni sulle disposizioni messe in atto dagli Stati membri per combattere le frodi nella filiera agroalimentare, ha pubblicato una relazione tecnica che indica le sfide, le opportunità e diversi esempi di buone pratiche in relazione ai controlli relativi alle frodi negli Stati membri. L’obiettivo è quello di promuovere l’interpretazione e l’applicazione uniforme delle disposizioni dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625. Nel testo, si affronta la spinosa questione della definizione di “pratiche fraudolente o ingannevoli” e di quella di “frode” nella filiera agroalimentare che verrebbe a configurarsi nel momento in cui fosse effettivamente dimostrata l’intenzionalità volta ad ingannare il consumatore. Una dimostrazione non affatto facile per gli Stati
membri in quanto richiede la raccolta di ulteriori prove che dimostrino l’intenzione dell’azione richiedendo l’azione di investigatori specializzati dell’autorità di contrasto più appropriata in collaborazione con il pubblico ministero. Quando l’intenzione non può essere dimostrata, un incidente sarà trattato come una non conformità piuttosto che come una frode, in particolare per quanto riguarda le misure esecutive e le sanzioni. In tal caso, può essere comunque accertata una pratica erronea o “ingannevole” per i consumatori, pur priva di un elemento intenzionale.
La relazione tecnica della Direzione Generale per la Salute e la Sicurezza Alimentare della Ue sottolinea che i truffatori sono innovativi e opportunisti per natura, abili nell’identificare i punti deboli nelle catene di approvvigionamento e nei sistemi di controllo ufficiali. La frode è guidata dall’opportunità e dalla motivazione, che sono i fattori principali da considerare. Le contromisure da assumere devono prevedere quindi una valutazione della vulnerabilità delle frodi messe in atto dai produttori e specifici dispositivi di controllo delle autorità competenti. Quel che è certo è che non esiste una soluzione unica per tutti i settori in quanto la frode segue le opportunità e attacca le debolezze di ciascun specifico comparto.