L’Europa chiede ai produttori d’indicare il valore energetico del vino e delle bevande spiritose

Il 2020 è un anno di particolare importanza ai fini dell’indicazione degli ingredienti e dei valori nutrizionali nella presentazione delle bevande alcoliche sulla base del percorso basato sull’autoregolamentazione concordato tra le Istituzioni europee e le Associazioni di settore.
Per quel che riguarda i vini fermi, frizzanti, spumanti, liquorosi, aromatizzati e le bevande a base di vino, il Comité Vins ha concordato di presentare una sua proposta normativa trovando un atteggiamento favorevole da parte del Consiglio e del Parlamento europeo così che sono concrete le speranze che si possa entro l’anno arrivare alla decisione definitiva.
La base per la legislazione comunitaria dovrebbe essere il Memorandum of Understanding (MoU) sull’etichettatura nutrizionale e sulla lista degli ingredienti delle bevande spiritose, firmato lo scorso giugno a Parigi durante l’Assemblea Generale di Spirits Europe: era presente in quell’occasione l’allora Commissario europeo alla Salute e alla Sicurezza alimentare, Andriukaitis.

Nella proposta per il vino e le bevande spiritose prevede che in etichetta dovrebbe essere indicato il valore energetico (in kcal e kj) tenendo conto della presenza di alcol, zuccheri, acidi organici e polioli (prevalentemente glicerolo), e il valore per 100 ml (quantità di riferimento standard indicata per qualsiasi alimento e bevanda) e per unità di consumo (definita in base al volume che contiene l’equivalente di 10 grammi di etanolo). Il consiglio che il Comité suggerisce per i produttori di vino è quello di indicare un valore energetico medio, così da non dover modificare le etichette ad ogni vendemmia.
Molto importante sarà l’inclusione in etichetta di un bar code o un QR code, così che il consumatore possa facilmente accedere a tutte le informazioni relative all’identificazione del prodotto, alla lista dei componenti, nonché tutte le indicazioni obbligatorie previste dai regolamenti comunitari. L’accesso a tali informazioni dovrà essere diretto e non richiedere al consumatore di compiere ulteriori procedure o ricerche per la visualizzazione.