La Corte di giustizia dell’Unione europea ha sentenziato che l’utilizzo di segni figurativi che evocano l’area geografica alla quale è collegata una denominazione d’origine protetta (DOP) può costituire un’evocazione illegittima di quest’ultima. Una sentenza che, pur non coinvolgendo direttamente prodotti Made in Italy, è certamente significativa anche per la tutela dei marchi protetti italiani.
Il caso in esame riguardava la “Industrial Quesera Cuquerella SL” che commercializza tre dei suoi formaggi utilizzando etichette che contengono il disegno di un cavaliere che assomiglia alle raffigurazioni abituali di Don Chisciotte della Mancia, di un cavallo magro e di paesaggi con mulini a vento e pecore. In etichetta anche i termini “Quesos Rocinante”, cioè “Formaggi Ronzinante”. Ma i formaggi in questione non sono compresi nella denominazione di origine protetta (DOP) “queso manchego”, che protegge i formaggi lavorati nella regione La Mancia (Spagna) con latte di pecora e nel rispetto dei requisiti del disciplinare di tale DOP. Per questo la “Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego”, incaricata della gestione e della protezione della DOP, è ricorsa ai giudici ritenendo che tali etichette e tali termini costituiscano un’evocazione illegittima di detta DOP, ai sensi del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari.

La Corte di giustizia europea rimanda ai tribunali locali di decidere se si confondono i consumatori

È stata la Corte Suprema spagnola a sollecitare il pronunciamento della Corte di giustizia europea e questa ha sentenziato che il regolamento europeo prevede una protezione delle denominazioni registrate contro “qualsiasi evocazione”: l’utilizzo del termine “qualsiasi” rispecchia la volontà di proteggere le denominazioni registrate, considerando che un’evocazione si produca mediante un elemento denominativo o un elemento figurativo.
La Corte ha aggiunto che l’obiettivo è quello di garantire che il consumatore disponga di un’informazione chiara, succinta e credibile sull’origine del prodotto e che l’utilizzo di segni figurativi che evocano l’area geografica alla quale è collegata una denominazione d’origine può costituire un’evocazione della medesima anche nel caso in cui i segni figurativi siano utilizzati da un produttore stabilito in tale regione, ma i cui prodotti, simili o comparabili a quelli protetti da tale denominazione d’origine, non sono protetti da quest’ultima. Spetta al giudice nazionale assicurarsi che tali segni figurativi siano in grado di creare una vicinanza concettuale con la DOP di modo che il consumatore abbia direttamente in mente, come immagine di riferimento, il prodotto che beneficia di tale DOP.