Solo nel caso di una emergenza nazionale riconosciuta il Ministero potrà autorizzare una deroga  .

È subito rientrato l’allarme lanciato sulla tutela dei vini Doc e Igp italiani e sulla presunta possibilità di imbottigliamento fuori dalla zona di produzione specificatamente prevista per ciascun vino. L’erronea interpretazione che taluni avevano dato della modifica introdotta con il cosiddetto “Decreto Semplificazioni” al Testo unico del vino è stata immediatamente smentita dall’ICQRF, l’Istituto Centrale per la tutela della Qualità e la Repressione delle Frodi del Ministero delle politiche agricole.
Nel dettaglio, la norma contenuta all’art. 43, comma 4, lett. d), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, che introduce un comma 7-bis all’art. 38 della legge sul vino n. 238/16, prevede: “in caso di dichiarazione di calamità naturali ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore” la deroga alle regole di imbottigliamento previste dai rispettivi disciplinari esclusivamente con due, contemporanee condizioni: che vi sia una calamità/emergenza/forza maggiore “riconosciuta dall’Autorità competente” e che tali eventi “impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione”.
Una previsione normativa che, fatti tutti gli scongiuri, potrebbe verificarsi ad esempio qualora si ripresentasse ad autunno una nuova ondata di pandemia da Covid-19.

Di fatto il principio della deroga alle norme dei Consorzi per l’imbottigliamento era già contenuto nell’art. 38 del “testo unico del vino”: il comma 8 dell’art. 38 della legge 238 recita: “In casi eccezionali, non previsti dalla vigente normativa, su istanza motivata dell’interessato può essere consentito il trasferimento delle partite di mosti e di vini di cui al comma 7 al di fuori della zona di produzione delimitata, previa specifica autorizzazione rilasciata dal Ministero”.
Giusto quindi premunirsi con uno strumento emergenziale che possa nel caso essere applicato dal Ministero che comunque dovrà puntualmente accertare il verificarsi di entrambe le condizioni di impedimento previste e che potrà consentire eccezionalmente alla procedura in deroga.