La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito: anche l’evocazione può essere illegittima

«Una sentenza storica per il Veneto e per i nostri prodotti tipici che sono insieme cultura, identità e tradizione». Così l’Assessore all’agricoltura del Veneto, Federico Caner, ha commentato la notizia della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che vieta l’uso di nomi o grafiche che evocano in modo strumentale ed ingannevole prodotti a denominazione di origine riconosciuti e tutelati dalle norme UE.
Il caso sul quale si è espressa la Corte era stato sollevato dal Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC), organismo per la tutela degli interessi dei produttori di champagne, contro una catena di bar spagnoli che usa il nome “Champanillo” per promuovere i locali, con un supporto grafico raffigurante due coppe riempite di una bevanda spumante.
La Corte di Giustizia Europea ha definitivamente chiarito che, se secondo il diritto dell’Unione, il criterio determinante per accertare la presenza di una evocazione illegittima è quello di accertare se il consumatore, in presenza di una denominazione controversa, sia indotto ad avere direttamente in mente, come immagine di riferimento, proprio la merce protetta dalla Dop.

Sulla base di questa sentenza, l’Assessore Caner ha sottolineato che: «Lo stop ai nomi truffa e al fenomeno dell’italian sounding, ovvero a nomi che suonano, in maniera truffaldina, simili a quelli dei prodotti di qualità e tutelati da marchio Dop, Igp e Igt, era un atto dovuto nei confronti dei tanti produttori italiani e veneti che con impegno e passione lavorano per portare sulle tavole di tutto il mondo sicura qualità.
Il Veneto vanta diversi primati relativamente ai prodotti agroalimentari e vinicoli di qualità: sono infatti ben 89 le denominazioni a marchio Dop e Igp. Di queste, il comparto cibo conta 18 DOP e 18 IGP, mentre il settore vino ne conta 53. È facile dunque capire quanto questa forma di tutela sia importante».