La Conferenza Stato-Regioni ha approvato il decreto predisposto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con il quali si concede la possibilità di utilizzare l’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna”. L’indicazione potrà essere applicata ai prodotti:

  • ottenuti da animali allevati nelle zone di montagna e lì trasformati
  • derivanti da animali allevati, per almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita, in zone di montagna, se i prodotti sono trasformati in tali zone
  • derivanti da animali transumanti allevati, per almeno un quarto della loro vita, in pascoli di transumanza nelle zone di montagna.

La proporzione dei mangimi non prodotti in zone di montagna non deve superare il 75% nel caso dei suini, il 40% per i ruminanti e il 50% per gli altri animali da allevamento. Questi ultimi due parametri non si applicano per gli animali transumanti quando sono allevati al di fuori delle zone di montagna.

Non solo la materia prima, ma anche il confezionamento dovrà essere prossimo alla montagna

«Questo decreto – dichiara il Ministro Maurizio Martinaè un ulteriore passo avanti nel fondamentale percorso di valorizzazione dei prodotti e dell’attività dei nostri imprenditori. In particolare diamo rilievo alle produzioni montane per il loro valore non solo economico, ma sociale e di tenuta del territorio. Premiare con la trasparenza chi produce qualità è il primo passo per tutelare le scelte dei consumatori e per sostenere l’attività economica virtuosa che l’Italia esprime. Su questa strada siamo decisi a continuare con determinazione».
L’indicazione potrà essere applicata anche ai prodotti dell’apicoltura, se le api hanno raccolto il nettare e il polline esclusivamente nelle zone di montagna, e ai prodotti vegetali, se le piante sono state coltivate unicamente nella zona di montagna. Gli impianti di macellazione degli animali e quelli di spremitura dell’olio di oliva dovranno essere situati non oltre 30 km dal confine amministrativo della zona di montagna. Più severo il limite per il latte e i prodotti lattiero caseari: non oltre i 10 km dalla montagna.