Il Governo propone un aggiornamento penale per combattere una criminalità oramai internazionale .

Il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri alla giustizia, Alfonso Bonafede, e all’agricoltura, Teresa Bellanova, ha approvato un disegno di legge recante nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari.
Il testo interviene sul codice penale e sulla legislazione speciale del settore agro-alimentare, con riguardo alla tutela penale della salute pubblica e della sicurezza degli alimenti, nonché in materia di frode nel commercio di prodotti alimentari. Il provvedimento è formato da 14 articoli ed ha l’obiettivo di modernizzare il sistema repressivo nel settore della produzione e distribuzione alimentare.
Due gli obiettivi fondamentali: la tutela della salute pubblica e, più in generale, dell’integrità dei prodotti alimentari; la tutela del consumatore e delle imprese contro le condotte fraudolente sempre più diffuse nel settore alimentare. Ecco allora che si procede alla riorganizzazione sistematica della categoria dei reati in materia alimentare, per garantire l’effettiva tutela dei beni giuridici di riferimento, che richiedono spesso anche l’anticipazione delle incriminazioni già alla soglia del rischio.
Viene inoltre elaborato un sistema di intervento a tutele crescenti e il relativo sistema sanzionatorio contro le frodi alimentari, con la finalità di offrire risposte concrete e differenziate in ragione dell’effettivo grado di offensività delle condotte.

Il provvedimento detta una disciplina più compiuta in relazione alla produzione e alla commercializzazione di alimenti che non costituiscono un pericolo immediato ed imminente, ma tendono a manifestare la propria pericolosità nel medio e lungo periodo.
In questo senso viene allargato l’ambito di tutela penale contro le frodi alimentari, con particolare riferimento alla emergente realtà di organizzazioni complesse ed alla responsabilità delle persone giuridiche che sono divenute ormai, nella dimensione allargata degli scambi commerciali, il principale referente criminologico, così da aprire la strada a nuove fattispecie incriminatrici, differenziate sia a livello normativo-precettivo che a livello sanzionatorio in ragione dell’effettivo grado di offensività.