Entrerà in vigore l’8 maggio il nuovo Regolamento UE n. 1007/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo a “le denominazioni delle fibre tessili, l’etichettatura e il contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili. Il Regolamento disciplina l’uso delle denominazioni delle fibre tessili, l’etichettatura e il contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e, introduce l’obbligo di indicare in etichetta l’eventuale presenza di parti non tessili di origine animale; prevede inoltre le norme per la determinazione della composizione fibrosa dei prodotti tessili mediante analisi quantitativa delle mischie.
I prodotti tessili, o i prodotti ad essi assimilati cioè contenenti almeno l’80% in peso di fibre tessili, dovranno obbligatoriamente riportare un’etichetta saldamente fissata, o un contrassegno, che siano durevoli, facilmente leggibili, visibili e accessibili con la finalità di informare il consumatore. La norma riguarda anche i rivestimenti di mobili, ombrelloni e ombrelli le cui parti tessili costituiscano almeno l’80% in peso, nonché le parti tessili costituenti lo strato superiore di rivestimenti multistrato per pavimenti, di rivestimenti di materassi e di rivestimenti degli articoli da campeggio.
La disciplina transitoria, prevede per i prodotti tessili conformi alla previgente disciplina, immessi sul mercato prima della data del 8 maggio 2012, che possano comunque continuare ad essere posti in vendita fino al 9 novembre 2014; questo periodo di transizione è stato previsto per permettere alle aziende di non dover richiamare in sede i prodotti già immessi sul mercato per doverne adeguare l’etichettatura in base alla nuova normativa.
L’etichetta può essere realizzata in cartone, tessuto o altro, può essere unita al prodotto anche con un cordoncino, purché sia applicata in maniera tale da non poter essere facilmente staccabile.