Il regolamento sul marchio comunitario conferisce alle imprese il diritto ad una protezione uniforme nell’intero territorio dell’Unione. Per assicurare tale protezione, il regolamento prevede che gli Stati membri designino nei loro territori «tribunali dei marchi comunitari» competenti per le azioni di contraffazione e, se la legge nazionale le consente, per quelle relative alla minaccia di contraffazione di un marchio comunitario. Quando un tribunale dei marchi comunitari accerta l’esistenza di atti costituenti contraffazione o minaccia di contraffazione di un marchio comunitario, la misura coercitiva da lui disposta, in applicazione del proprio diritto nazionale, produce effetti anche negli Stati membri diversi da quello cui appartiene.

Lo ha deciso la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza C-235/09, del 12 aprile 2011. La decisione è la conseguenza della sentenza emessa nel caso francese «WEBSHIPPING» che vedeva contrapposte la società Chronopost SA (che nel 2000 divenne titolare dei marchi comunitario e francese così denominato per servizi di logistica, di trasmissione di informazioni e di distribuzione di posta) alla DHL Express France SAS (succeduta alla DHL International SA) che aveva utilizzato il medesimo termine per designare un servizio di gestione di corriere espresso accessibile principalmente tramite Internet.

Al termine di una lunga vertenza davanti ai tribunali francesi, le parti si sono ritrovate davanti alla Corte Europea di Giustizia che ha risposto dichiarando, in primo luogo, che il regolamento deve essere interpretato nel senso che un divieto disposto da un giudice nazionale operante in veste di tribunale dei marchi comunitari si estende, in linea di principio, all’intero territorio dell’Unione.

La Corte rileva, infatti, che la portata territoriale di un divieto disposto da un tribunale dei marchi comunitari risulta determinata da due elementi, costituiti, l’uno, dalla competenza territoriale di tale tribunale e, l’altro, dal diritto esclusivo del titolare del marchio comunitario. Infatti, il marchio comunitario presenta un carattere unitario, che mira a proteggere in modo uniforme in tutto il territorio dell’Unione il diritto conferito dal marchio stesso dinanzi al rischio di contraffazioni. In virtù del principio di leale cooperazione, gli Stati membri e i loro giudici sono tenuti ad assicurare la tutela giurisdizionale dei diritti di cui i singoli sono titolari in forza del diritto dell’Unione.